18/11/2013

Pedofilia a festival gay, parte la denuncia

I Giuristi per la Vita hanno inoltrato in data 13 novembre 2013 un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per il minorenni di Bologna, alla Questura di Bologna, all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ai Servizi Sociali ed al Sindaco del Comune di Bologna, in merito allo spettacolo coreografico intitolato “Victor”, che vedeva protagonisti un adulto e un bambino (si tratta del ballerino professionista Steven Michel e del tredicenne Viktor Caudron), andato in scena a Bologna venerdì 1 e sabato 2 novembre 2013 nell’ambito dell’undicesima edizione del festival gay-lesbico Gender Bender.

Nella presentazione dello spettacolo (scaricabile dal sito web) si legge: «Un uomo e un bambino danno vita a un duetto di corpi. Il primo ha già percorso un lungo cammino; il secondo vuole crescere il più in fretta possibile. Il risultato è una prova di potere giocata con armi impari. A fronteggiarsi sono la grandezza e l’onestà, la forza e l’innocenza, che in fondo non desiderano altro che incontrarsi a metà strada». Parimenti ha destato perplessità l’immagine fotografica, che si evince dallo stesso sito web, in cui l’uomo e il bimbo sono avvinghiati in un particolare abbraccio, quasi a “fondersi” in un unico corpo.

Secondo programma, la citata kermesse Gender Bender intendeva promuovere le relazioni omosessuali e l’ideologia del gender. La coreografia in questione aveva come protagonisti un uomo adulto e un bambino dello stesso sesso. In questo contesto, le immagini proposte già di per sé non potevano non essere lette come strumento di propaganda di pratiche pedofile. Appare quindi logico ipotizzare la ravvisabilità degli estremi della fattispecie di apologia e istigazione pubblica alla pedofilia, celate da pretesa libertà di espressione artistica. La documentazione reperita sull’esibizione era comunque sufficientemente rappresentativa della sua natura, sia per le movenze allusive di un’attrazione sessuale tra l’adulto e il bambino, sia per l’”abbigliamento” dei due ballerini. In un passaggio particolare l’adulto è a tergo del piccolo, mentre il bimbo tiene gli occhi chiusi. Né appaiono meno evocative le immagini fotografiche sul sito web .

Al riguardo è bene da subito  sottolineare come il legislatore italiano abbia avvertito l’urgenza di rafforzare la tutela dei minori, in un contesto culturale e mediatico nazionale e internazionale caratterizzato dalla massiccia azione degli “apologeti” della pedofilia. Con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, infatti, è stata ratificata la “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”, detta anche “Convenzione di Lanzarote”.

In ossequio all’art. 4 della Convenzione citata, è stata creata una nuova fattispecie criminosa, quella prevista dall’art. 414 bis c. p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), in base alla quale, tra l’altro, «non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

La fattispecie richiama l’art. 609 quater «atti sessuali con minorenne» e dunque sanziona espressamente l’istigazione pubblica e l’apologia della pedofilia.

Orbene nel nostro ordinamento esisteva già una norma che puniva coloro che si rendessero responsabili di istigare pubblicamente alla commissione di delitti. La Corte Costituzionale e la Suprema Corte ritengono tendenzialmente che l’art. 414 c. p. (istigazione a delinquere) sia da considerarsi come reato di pericolo concreto, con ciò bilanciandolo con il diritto di manifestazione del pensiero. «L’apologia punibile ai sensi dell’art. 414 c. p. ultimo comma, del codice penale  non è dunque, la manifestazione del pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti» (Corte Cost., 4 maggio 1970, n. 65). Il nuovo titolo di reato crea un bene giuridico diverso e più specifico rispetto a quello della più generica norma di cui sopra, che vede giustamente evidenziata e chiarita se non anticipata la soglia di punibilità, anche in ragione dell’uso penetrante e insidioso dei più moderni sistemi comunicativi.

Inoltre, va rilevato come per la medesima kermesse denominata “Il pelo nell’uovo” siano già intervenute le competenti autorità – ed in particolare la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna –  al fine  di garantire la salute fisica e salvaguardare la moralità della minore Olga Bercini, l’undicenne protagonista impegnata in una rivisitazione della celebre “Lolita” di Vladimir Nabokov. Stupisce come pari attenzione non sia stata prestata al bambino co-protagonista della coreografia “Victor”.

È necessario ricordare che lo Stato italiano, ratificando la Convenzione sui Diritti del Fanciullo approvata in sede Onu il 20 novembre 1989, con la L. 20 maggio 1991, n. 179, si è impegnato a proteggere il minore da qualsivoglia «lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale» (art. 32). Tali aspetti di tutela, sopra soltanto accennati, e ben noti alle Autorità competenti anche in relazione alle vigenti norme nazionali, valgono sia per il piccolo attore, sia per possibili spettatori minorenni.  

Per questi motivi i Giuristi per la Vita hanno chiesto alla competente Autorità Giudiziaria di voler acquisire il video integrale dello spettacolo in questione, e ogni altra informazione e documentazione relativa, al fine di accertare se sia configurabile la fattispecie di cui all’art. 414 bis. c. p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), mentre tutte le altre Autorità pubbliche interessate sono state sollecitate a voler tempestivamente intervenire secondo le proprie competenze e i doveri ex lege loro incombenti, adottando i relativi provvedimenti del caso. Vedremo se qualcosa riuscirà a muoversi.

di Gianfranco Amato

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